1. All'articolo 21, primo comma, numero 3), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, i periodi dal quinto al termine del numero sono sostituiti dai seguenti: «Successivamente, redige una graduatoria complessiva dei valori percentuali dei resti di ogni lista circoscrizionale, dai maggiori ai minori, includendo anche i valori percentuali dei resti delle liste circoscrizionali che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale di lista. A tale fine moltiplica i resti di ogni lista circoscrizionale per cento e divide la cifra così ottenuta per il totale dei voti validi riportati da tutte le liste nella circoscrizione. In caso di parità si considera maggiore il valore percentuale della lista con la più alta cifra elettorale nazionale. In caso di ulteriore parità si procede per sorteggio. Assegna quindi i seggi, partendo dai valori percentuali maggiori, fino a concorrenza con i seggi attribuiti a ogni circoscrizione ai sensi dell'articolo 2, terzo e quarto comma, e fino a concorrenza con i seggi attribuiti ai sensi del numero 2). Quando nella graduatoria incontra il valore percentuale di una lista di una circoscrizione i cui seggi sono già stati tutti assegnati, ma appartenente a un partito o gruppo politico cui non sono ancora stati assegnati tutti i seggi, il seggio è assegnato al successivo valore percentuale dello stesso partito o gruppo politico. Quando incontra il valore percentuale di una lista circoscrizionale di un partito o gruppo politico cui sono già stati assegnati tutti i seggi, non attribuisce alcun seggio e passa al valore percentuale successivo. Se a una lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, i seggi soprannumerari sono assegnati allo stesso partito o gruppo politico in altra circoscrizione,